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LEGISLAZIONE E PROCEDURE ADOTTIVE

 

L’Armenia non è a tutt’oggi paese aderente alla Convenzione dell’Aja sulla tutela del minore e cooperazione in materia di adozioni internazionali, ma la normativa vigente si ispira alla Convenzione ONU sui diritti del Fanciullo e sancisce il principio dell’interesse superiore del minore e la sussidiarietà dell’adozione internazionale (Legge 08.12.2004, Art. 112, comma 4).

 

L’entrata in vigore, in data 19 aprile 2005, di un nuovo testo legislativo relativo alla disciplina dell’adozione (Codice Civile – Parte II – Diritto di famiglia – Capitolo 18: “Adozione di minori”, art. 112 – 126) introduce alcune modifiche nelle procedure adottive, tra cui il passaggio del provvedimento di adozione ad atto giuridico (era configurato come atto amministrativo nella precedente normativa).

La Repubblica Armena dispone già da tempo di un meccanismo di registrazione centralizzata dei minori privi di tutela parentale, istituito dalla precedente normativa allo scopo di agevolare l’abbinamento del minore con una famiglia affidataria o adottiva in grado di accoglierlo. Sino a poco tempo fa era assai difficile che si approvasse l’adozione di un minore armeno da parte di una coppia straniera, a meno che uno dei coniugi non fosse di ascendenza armena, ma in tempi recenti il crescente numero di minori abbandonati ha indotto il governo armeno a prendere in considerazione con meno riserve che in passato, pur nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà, anche l’adozione internazionale quale strumento di tutela.

 

La nuova normativa mette al centro l’interesse del minore e il suo diritto alla famiglia e stabilisce che, trascorsi tre mesi dall’inserimento del minore nel registro dei bambini adottabili senza che sia stato possibile trovargli adeguata collocazione familiare in Armenia, la Commissione per le Adozioni possa procedere a formulare proposta di abbinamento del minore con una coppia residente all’estero. A meno che l’interesse del minore non lo richieda, non è consentita l’adozione di fratelli o sorelle da parte di famiglie adottive distinte. Nel caso di un minore di età superiore ai 10 anni, l’adozione non può avvenire senza il suo consenso.

 

In mancanza del regolamento attuativo, non è al momento possibile descrivere nel dettaglio l’esatto svolgersi delle procedure secondo la nuova legge o dare indicazioni rispetto ai tempi delle varie fasi. E’ tuttavia probabile che le nuove procedure richiedano due viaggi nel paese straniero e una permanenza totale di circa 3/4 settimane. La referente dell’ente seguirà la coppia in tutti gli adempimenti e la accompagnerà durante gli incontri con il minore, curando, di concerto con il personale dell’istituto, che gli incontri avvengano con modalità e tempi consoni e adoperandosi affinché il minore riceva una preparazione il più possibile adeguata e commisurata alla sua età e alla sua capacità di discernimento.