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LEGISLAZIONE E
PROCEDURE ADOTTIVE
L’Armenia non è
a tutt’oggi paese aderente alla Convenzione dell’Aja sulla tutela del minore
e cooperazione in materia di adozioni internazionali, ma la normativa
vigente si ispira alla Convenzione ONU sui diritti del Fanciullo e sancisce
il principio dell’interesse superiore del minore e la sussidiarietà
dell’adozione internazionale (Legge 08.12.2004, Art. 112, comma 4).
L’entrata in
vigore, in data 19 aprile 2005, di un nuovo testo legislativo relativo alla
disciplina dell’adozione (Codice Civile – Parte II – Diritto di famiglia –
Capitolo 18: “Adozione di minori”, art. 112 – 126) introduce alcune
modifiche nelle procedure adottive, tra cui il passaggio del provvedimento
di adozione ad atto giuridico (era configurato come atto amministrativo
nella precedente normativa).
La Repubblica
Armena dispone già da tempo di un meccanismo di registrazione centralizzata
dei minori privi di tutela parentale, istituito dalla precedente normativa
allo scopo di agevolare l’abbinamento del minore con una famiglia
affidataria o adottiva in grado di accoglierlo. Sino a poco tempo fa era
assai difficile che si approvasse l’adozione di un minore armeno da parte di
una coppia straniera, a meno che uno dei coniugi non fosse di ascendenza
armena, ma in tempi recenti il crescente numero di minori abbandonati ha
indotto il governo armeno a prendere in considerazione con meno riserve che
in passato, pur nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà, anche
l’adozione internazionale quale strumento di tutela.
La nuova
normativa mette al centro l’interesse del minore e il suo diritto alla
famiglia e stabilisce che, trascorsi tre mesi dall’inserimento del minore
nel registro dei bambini adottabili senza che sia stato possibile trovargli
adeguata collocazione familiare in Armenia, la Commissione per le Adozioni
possa procedere a formulare proposta di abbinamento del minore con una
coppia residente all’estero. A meno che l’interesse del minore non lo
richieda, non è consentita l’adozione di fratelli o sorelle da parte di
famiglie adottive distinte. Nel caso di un minore di età superiore ai 10
anni, l’adozione non può avvenire senza il suo consenso.
In mancanza del
regolamento attuativo, non è al momento possibile descrivere nel dettaglio
l’esatto svolgersi delle procedure secondo la nuova legge o dare indicazioni
rispetto ai tempi delle varie fasi. E’ tuttavia probabile che le nuove
procedure richiedano due viaggi nel paese straniero e una permanenza totale
di circa 3/4 settimane. La referente dell’ente seguirà la coppia in tutti
gli adempimenti e la accompagnerà durante gli incontri con il minore,
curando, di concerto con il personale dell’istituto, che gli incontri
avvengano con modalità e tempi consoni e adoperandosi affinché il minore
riceva una preparazione il più possibile adeguata e commisurata alla sua età
e alla sua capacità di discernimento. |