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La Repubblica della Bulgaria ha ratificato la Convenzione n° 33 dell’Aja del 29/05/1993 ed entrata in vigore il 1° settembre 2000.

L’adozione è regolamentata dal Regolamento n° 17 del Ministero di Giustizia sulle condizioni e modalità di adozione di minori bulgari da parte di cittadini stranieri, emesso in data 3 agosto 1992 e modificato il 3 ottobre 2000

Requisiti relativi agli adottanti previsti dalla normativa interna

  • Possono adottare i celibi e le coppie sposate.

  • Non è autorizzata l’adozione da parte delle coppie di fatto.

  • L’adottante deve avere almeno 15 anni più dell’adottato. Tuttavia se l’adozione è effettuata da una coppia sposata è sufficiente che uno solo risponda a questo requisito.

  • L'art. 9 che impediva alle coppie che hanno già adottato o hanno un figlio naturale di adottare (salvo deroghe accordate dal Ministero della Giustizia bulgaro in considerazione di ragioni umanitarie come lo stato di salute del minore o il ricongiungimento con un fratello) è stato revocato.

 

Requisiti relativi agli adottandi
Può essere adottato il minore figlio di ignoti oppure dichiarato giudizialmente in stato di abbandono o i cui genitori hanno prestato il proprio consenso all’adozione.

 Requisiti relativi agli adottanti previsti dalla normativa interna

  • Possono adottare i celibi e le coppie sposate.

  • Non è autorizzata l’adozione da parte delle coppie di fatto.

  • L’adottante deve avere almeno 15 anni più dell’adottato. Tuttavia se l’adozione è effettuata da una coppia sposata è sufficiente che uno solo risponda a questo requisito.

  • L'art. 9 che impediva alle coppie che hanno già adottato o hanno un figlio naturale di adottare (salvo deroghe accordate dal Ministero della Giustizia bulgaro in considerazione di ragioni umanitarie come lo stato di salute del minore o il ricongiungimento con un fratello) è stato revocato.

 

Forma del  provvedimento:
Si tratta di un provvedimento di natura giudiziaria.

Effetti della decisione:

  • rottura dei legami con la famiglia di origine;

  • creazione di un legame di filiazione con la famiglia adottiva;

  • revocabilità.

 

Sono previsti due viaggi:

  • il primo di una settimana per conoscere il minore proposto

  • il secondo varia da una settimana a dieci giorni, a seconda dell’età del minore