COSTA  RICA

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Già nel 1990 il Costa Rica aderiva alla Convenzione dei Diritti del Fanciullo, ratificando cinque anni dopo anche la Convenzione dell’Aja sulla tutela dell’infanzia e la disciplina dell’adozione internazionale. Con la legge del 6 febbraio 1998 ha istituito il nuovo Codice dell’Infanzia e dell’Adolescenza e creato il Sistema Nazionale di Protezione Integrale  dei Diritti dell’Infanzia coordinato dal Consiglio Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza.

Dal Consiglio Nazionale per le Adozioni, che opera in parallelo al Consiglio nazionale per l’Infanzia, dipende il Patronato Nazionale dell’Infanzia (di seguito denominato PANI), costituito in autorità centrale per le adozioni internazionali in Costa Rica.

 

L’età minima degli aspiranti genitori adottivi in Costa Rica è di 25 anni, l’età massima 60 anni.

Poiché per i più piccoli è generalmente possibile individuare famiglie adottive all’interno del Paese, l’adozione internazionale viene presa in considerazione soltanto per minori di età superiore ai 4-5 anni o per gruppi di fratelli.

 

Requisiti previsti per gli adottanti

  • Adozione semplice
    Possono adottare tutte le persone con più di 25 e con meno di 40 anni in possesso dei diritti civili. In caso di adozione da parte di coppie regolarmente coniugate, è sufficiente che almeno uno dei due coniugi abbia più di 25 anni. L’adottante deve avere almeno 15 anni più dell’adottando. In caso di adozione da parte di coppie sposate la differenza verrà calcolata in base all’età del coniuge più giovane.
    Non possono adottare:

    • il marito o la moglie senza il consenso del coniuge;

    • le persone che hanno la tutela o la curatela del minore, senza un provvedimento autorizzativi dell’autorità giudiziaria;

    • i conviventi;

  • Adozione piena
    Possono adottare solamente le coppie sposate da almeno cinque anni.

 

Requisiti relativi agli adottandi

  1. Adozione semplice
    Sono adottabili tutti i minori i cui genitori o i loro rappresentanti legali abbiano prestato il proprio consenso all’adozione davanti al Tribunale.
    *NOTA BENE: I minori adottati dagli stranieri sono in generale di età maggiore ai 4 anni di età oppure due o più fratelli.

  2. Adozione piena

    • Sono adottabili:i bambini con meno di 14 anni;

    • i minori con più di 14 anni che hanno convissuto con gli adottanti prima di raggiungere questa età e ai quali sono legati da legami affettivi.

 

FORMA DELLA DECISIONE

  • Adozione semplice

    • L’adozione è pronunciata dalle autorità locali con un provvedimento di omologazione; l’adozione è revocabile;

    • provoca la creazione di un legame di filiziazione tra l’adottante e l’adottato;

    • non si crea un legame di parentela tra l’adottato e la famiglia dell’adottante;

    • i legami dell’adottato con la sua famiglia biologica non sono rotti ma la potestà genitoriale è assegnata agli adottanti;

    • il minore perde la sua nazionalità d’origine.

  • Adozione piena

    • La pronuncia è una decisione giudiziaria;

    • La decisione è irrevocabile;

    • I legami tra l’adottato e la sua famiglia di origine sono definitivamente rotti;

    • L’adottato diventa figlio legittimo degli adottanti: prende il cognome dei suoi genitori adottivi. Se il Tribunale lo autorizza è possibile con la stessa decisione cambiare il nome proprio del minore;

 

Il minore conserva la propria nazionalità fino all’acquisizione di quella italiana.