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Già nel 1990 il Costa Rica aderiva alla Convenzione dei Diritti del Fanciullo,
ratificando cinque anni dopo anche la Convenzione dell’Aja sulla tutela
dell’infanzia e la disciplina dell’adozione internazionale. Con la legge del 6
febbraio 1998 ha istituito il nuovo Codice dell’Infanzia e dell’Adolescenza e
creato il Sistema Nazionale di Protezione Integrale dei Diritti dell’Infanzia
coordinato dal Consiglio Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza.
Dal
Consiglio Nazionale per le Adozioni, che opera in parallelo al Consiglio
nazionale per l’Infanzia, dipende il Patronato Nazionale dell’Infanzia (di
seguito denominato PANI), costituito in autorità centrale per le adozioni
internazionali in Costa Rica.
L’età minima degli aspiranti genitori
adottivi in Costa Rica è di 25 anni, l’età massima 60 anni.
Poiché
per i più piccoli è generalmente possibile individuare famiglie adottive
all’interno del Paese, l’adozione internazionale viene presa in
considerazione soltanto per minori di età superiore ai 4-5 anni o per gruppi
di fratelli.
Requisiti previsti per gli adottanti
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Adozione semplice
Possono adottare tutte le persone con più di 25 e con meno di 40 anni in
possesso dei diritti civili. In caso di adozione da parte di coppie
regolarmente coniugate, è sufficiente che almeno uno dei due coniugi
abbia più di 25 anni. L’adottante deve avere almeno 15 anni più
dell’adottando. In caso di adozione da parte di coppie sposate la
differenza verrà calcolata in base all’età del coniuge più giovane.
Non possono
adottare:
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il marito o la moglie senza il consenso del coniuge;
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le persone che hanno la tutela o la curatela del minore, senza un
provvedimento autorizzativi dell’autorità giudiziaria;
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i conviventi;
Requisiti relativi agli adottandi
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Adozione semplice
Sono adottabili tutti i minori i cui genitori o i loro rappresentanti
legali abbiano prestato il proprio consenso all’adozione davanti al
Tribunale.
*NOTA BENE:
I minori adottati dagli stranieri sono in generale di età maggiore ai 4
anni di età oppure due o più fratelli.
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Adozione piena
FORMA
DELLA DECISIONE
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Adozione semplice
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L’adozione è pronunciata dalle autorità locali con un provvedimento
di omologazione; l’adozione è revocabile;
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provoca la creazione di un legame di filiziazione tra l’adottante e
l’adottato;
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non si crea un legame di parentela tra l’adottato e la famiglia
dell’adottante;
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i legami dell’adottato con la sua famiglia biologica non sono rotti
ma la potestà genitoriale è assegnata agli adottanti;
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il minore perde la sua nazionalità d’origine.
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Adozione piena
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La pronuncia è una decisione giudiziaria;
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La decisione è irrevocabile;
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I legami tra l’adottato e la sua famiglia di origine sono
definitivamente rotti;
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L’adottato diventa figlio legittimo degli adottanti: prende il
cognome dei suoi genitori adottivi. Se il Tribunale lo autorizza è
possibile con la stessa decisione cambiare il nome proprio del
minore;
Il minore
conserva la propria nazionalità fino all’acquisizione di quella italiana.
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