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Nello sforzo di mettere
ordine nelle procedure di adozione e combattere la piaga del traffico di minori,
il Gambia si è dotato nel 1992 di una norma per la disciplina delle procedure di
adozione nazionale ed internazionale. La normativa in questione, che va sotto il
titolo di "Legge per la disciplina dell’adozione di minori e materie ad essa
connesse" ma è nota più brevemente come Legge Adozioni 1992, stabilisce un
regolare procedimento legale per le adozioni e recepisce alcuni principi
fondamentali.
Sono infatti
rispettati dal dettato della normativa il principio di salvaguardia
dell'interesse superiore del minore e la sussidiarietà dell'adozione
internazionale, enunciati rispettivamente nella Parte II, art.3, comma 2 e
art.6, comma 4. La normativa stabilisce inoltre che, nel disporre un
provvedimento di adozione, "si sia tenuto conto delle aspirazioni del
minore, avuta considerazione della sua età e capacità di discernimento".
Fino ad oggi il
Gambia ha realizzato un numero molto limitato di adozioni internazionali, in
collaborazione con la Germania, i Paesi Bassi e il Regno Unito. Il notevole
incremento nel numero di minori in stato di abbandono e la ridotta
disponibilità di famiglie adottive e affidatarie in ambito nazionale ha però
indotto il paese a prendere in considerazione l’adozione internazionale come
strumento sussidiario di tutela e si ritiene che si renderà necessario farvi
ricorso più estesamente nel prossimo futuro.
La determinazione
dello stato di abbandono e la gestione delle procedure di adozione sono
affidate al Direttore del Dipartimento Affari Sociali, che dipende dal
Ministero della Sanità e delle Politiche Sociali. L’approvazione definitiva
del procedimento e la sentenza di adozione è di competenza della Corte
Suprema del Gambia. È attualmente in discussione in parlamento una legge per
la separazione della giustizia minorile dal sistema giuridico generale, che
potrebbe trasferire la competenza dei procedimenti di adozione al
costituendo Tribunale dei Minori.
La procedura di
adozione richiede tre viaggi nel paese straniero.
Nel corso del primo
viaggio, che prevede una permanenza di circa due settimane, i coniugi
incontrano il minore/i con cui hanno ricevuto l’abbinamento,
Nel corso della loro
seconda permanenza in Gambia, per un periodo che va dalle due alle tre
settimane, gli adottanti confermano innanzi alla Corte la propria richiesta
di adozione e incontrano nuovamente il minore.
Il terzo ed ultimo
viaggio ha luogo quando, pronunciata la sentenza di adozione, ottenuto il
mandato al trasferimento del minore fuori dal Gambia, emesso il passaporto
del minore e conclusi gli adempimenti relativi all’autorizzazione
all’ingresso e al visto di entrata in Italia, i genitori adottivi si recano
a prendere il minore e lo conducono in Italia.
La normativa
attualmente vigente non fissa un periodo determinato per la durata del
monitoraggio post adottivo, né indica la frequenza con cui si dovranno
trasmettere le relazioni sull’inserimento del minore. Il Direttore del
Dipartimento Affari Sociali ha infatti facoltà di pronunciare, caso per
caso, raccomandazioni relative ai tempi e modi della vigilanza post adottiva
e la Corte può, se lo ritiene, accogliere tali raccomandazioni e fissarne
altre.
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