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Nello sforzo di mettere ordine nelle procedure di adozione e combattere la piaga del traffico di minori, il Gambia si è dotato nel 1992 di una norma per la disciplina delle procedure di adozione nazionale ed internazionale. La normativa in questione, che va sotto il titolo di "Legge per la disciplina dell’adozione di minori e materie ad essa connesse" ma è nota più brevemente come Legge Adozioni 1992, stabilisce un regolare procedimento legale per le adozioni e recepisce alcuni principi fondamentali.

Sono infatti rispettati dal dettato della normativa il principio di salvaguardia dell'interesse superiore del minore e la sussidiarietà dell'adozione internazionale, enunciati rispettivamente nella Parte II, art.3, comma 2 e art.6, comma 4. La normativa stabilisce inoltre che, nel disporre un provvedimento di adozione, "si sia tenuto conto delle aspirazioni del minore, avuta considerazione della sua età e capacità di discernimento".

 

Fino ad oggi il Gambia ha realizzato un numero molto limitato di adozioni internazionali, in collaborazione con la Germania, i Paesi Bassi e il Regno Unito. Il notevole incremento nel numero di minori in stato di abbandono e la ridotta disponibilità di famiglie adottive e affidatarie in ambito nazionale ha però indotto il paese a prendere in considerazione l’adozione internazionale come strumento sussidiario di tutela e si ritiene che si renderà necessario farvi ricorso più estesamente nel prossimo futuro.

La determinazione dello stato di abbandono e la gestione delle procedure di adozione sono affidate al Direttore del Dipartimento Affari Sociali, che dipende dal Ministero della Sanità e delle Politiche Sociali. L’approvazione definitiva del procedimento e la sentenza di adozione è di competenza della Corte Suprema del Gambia. È attualmente in discussione in parlamento una legge per la separazione della giustizia minorile dal sistema giuridico generale, che potrebbe trasferire la competenza dei procedimenti di adozione al costituendo Tribunale dei Minori.

 

 

La procedura di adozione richiede tre viaggi nel paese straniero.

Nel corso del primo viaggio, che prevede una permanenza di circa due settimane, i coniugi incontrano il minore/i con cui hanno ricevuto l’abbinamento,

Nel corso della loro seconda permanenza in Gambia, per un periodo che va dalle due alle tre settimane, gli adottanti confermano innanzi alla  Corte la propria richiesta di adozione e incontrano nuovamente il minore.

Il terzo ed ultimo viaggio ha luogo quando, pronunciata la sentenza di adozione, ottenuto il mandato al trasferimento del minore fuori dal Gambia, emesso il passaporto del minore e conclusi gli adempimenti relativi all’autorizzazione all’ingresso e al visto di entrata in Italia, i genitori adottivi si recano a prendere il minore e lo conducono in Italia.

 

La normativa attualmente vigente non fissa un periodo determinato per la durata del monitoraggio post adottivo, né indica la frequenza con cui si dovranno trasmettere le relazioni sull’inserimento del minore. Il Direttore del Dipartimento Affari Sociali ha infatti facoltà di pronunciare, caso per caso, raccomandazioni relative ai tempi e modi della vigilanza post adottiva e la Corte può, se lo ritiene, accogliere tali raccomandazioni e fissarne altre.