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LEGISLAZIONE E
PROCEDURE DI ADOZIONE
Il Nepal non figura
tra i paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja. Le condizioni e le procedure
per l'adozione di minori nepalesi da parte di cittadini stranieri sono
stabilite nel testo adottato il 20 giugno 2000 dal Ministero per le Donne,
l'Infanzia e le Politiche Sociali del Governo di Sua Maestą. La normativa
non si sofferma sui principi ispiratori che regolano l'adozione, ma
definisce in dettaglio i requisiti richiesti agli adottanti, i termini per
l'adottabilitą di un minore, la documentazione da presentare, lo svolgimento
delle procedure e le condizioni da rispettare per il monitoraggio post
adottivo.
I requisiti
richiesti alla coppia straniera che intenda adottare un minore nepalese
includono:
·
Non aver superato i 50 anni di etą;
·
Essere uniti in matrimonio da almeno 4 anni;
·
Poter dimostrare con attestazione medica l'infertilitą di
almeno uno dei coniugi;
·
Avere almeno 30 anni pił del minore che si intende adottare.
Nel caso di una
coppia che abbia gią un figlio, naturale o adottato, e per la quale sussiste
l'impossibilitą alla procreazione del secondo figlio, la legge nepalese
consente solo l'adozione di un minore di sesso opposto e di etą inferiore a
quella del primo figlio. E' permessa l'adozione contestuale di pił minori da
parte della medesima famiglia solo se si tratta di fratelli.
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