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LEGISLAZIONE E PROCEDURE DI ADOZIONE

 

Il Nepal non figura tra i paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja. Le condizioni e le procedure per l'adozione di minori nepalesi da parte di cittadini stranieri sono stabilite nel testo adottato il 20 giugno 2000 dal Ministero per le Donne, l'Infanzia e le Politiche Sociali del Governo di Sua Maestą. La normativa non si sofferma sui principi ispiratori che regolano l'adozione, ma definisce in dettaglio i requisiti richiesti agli adottanti, i termini per l'adottabilitą di un minore, la documentazione da presentare, lo svolgimento delle procedure e le condizioni da rispettare per il monitoraggio post adottivo.

 

 I requisiti richiesti alla coppia straniera che intenda adottare un minore nepalese includono:

·        Non aver superato i 50 anni di etą;

·        Essere uniti in matrimonio da almeno 4 anni;

·        Poter dimostrare con attestazione medica l'infertilitą di almeno uno dei coniugi;

·        Avere almeno 30 anni pił del minore che si intende adottare.

 

Nel caso di una coppia che abbia gią un figlio, naturale o adottato, e per la quale sussiste l'impossibilitą alla procreazione del secondo figlio, la legge nepalese consente solo l'adozione di un minore di sesso opposto e di etą inferiore a quella del primo figlio. E' permessa l'adozione contestuale di pił minori da parte della medesima famiglia solo se si tratta di fratelli.