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La ratifica della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo, avvenuta il 29 agosto 1990, ha segnato l’avvio nel paese di un processo di riflessione sulla legislazione relativa ai diritti dell’infanzia, processo che è culminato, alla fine degli anni novanta, con la ratifica della Convenzione dell’Aja sulla tutela dell’infanzia (10.01.97) e il varo della Legge Organica per la Tutela del Bambino e dell’Adolescente (di seguito denominata LOPNA) del 3 settembre 1998.

La LOPNA recepisce i principi fondamentali di entrambe le Convenzioni, tra cui, in particolare, il diritto alla famiglia, l’interesse superiore del minore e la sussidiarietà dell’adozione internazionale. Si fonda sul concetto di “protezione integrale del minore” e disciplina tutti gli aspetti attinenti alla tutela dei bambini (0-12 anni) e degli adolescenti (12-18 anni).

Le norme relative all’adozione internazionale sono delineate nel Capitolo III della LOPNA, dedicato alla “Famiglia sostitutiva”, termine in cui sono compresi sia l’affido familiare che l’adozione, stabilendo che l’adozione internazionale sia consentita solo con gli Stati esteri che abbiano sottoscritto appositi trattati o convenzioni internazionali con il Venezuela.

Il Venezuela è suddiviso al suo interno in Stati dotati di un alto livello di autonomia. Mentre le adozioni nazionali sono gestite in ciascuno Stato da un Ufficio Adozioni che dipende dal relativo Consiglio Statale per i Diritti, la gestione tecnica delle adozioni internazionali è invece affidata all’Ufficio Adozioni del Consiglio Nazionale per i Diritti dell’Infanzia e Adolescenza (CNDNA), che ne risponde al Ministero degli Affari Esteri, autorità centrale per le adozioni internazionali in Venezuela.

 

            La domanda di adozione viene presentata, per tramite dell’autorità centrale del paese estero ove risiedono i richiedenti (nel caso dell’Italia, per tramite dell’ente autorizzato) al Ministero degli Affari Esteri venezuelano, accompagnata dalla documentazione prevista

La comunicazione della proposta di abbinamento con uno o più minori in stato di adottabilità viene trasmessa per il tramite dell’autorità centrale all’ente e da questi alla coppia. Il consenso scritto dei coniugi all’abbinamento, raccolto dall’ente, deve essere trasmesso all’autorità centrale venezuelana entro e non oltre i tre mesi successivi alla ricezione della proposta. In caso di risposta negativa da parte della coppia, l’ente potrà sottoporre, sempre entro i tre mesi dalla proposta, un’altra famiglia che ritiene idonea.

La coppia ratifica di persona la propria domanda di adozione davanti al giudice, il quale procede ad ottenere i consensi e pareri previsti per legge, verifica che l’adottando abbia ottenuto l’autorizzazione all’ingresso e alla residenza permanente nello stato estero e si pronuncia in merito alla concessione dell’affido preadottivo, fissandone la durata in un periodo non inferiore ad un anno.

Al termine del periodo di affido preadottivo e sulla base delle relazioni relative all’inserimento del minore nella nuova famiglia, il giudice decreta l’adozione e ne trasmette copia conforme all’autorità centrale del paese ricevente.

Nel caso in cui l’adozione non vada a buon fine, il giudice sospenderà il provvedimento di affido e farà richiesta all’autorità centrale dello stato estero affinché provveda ad adottare la misura di tutela più rispondente all’interesse del minore. Se ciò non dovesse avvenire, o se la misura di tutela adottata non risultasse adeguata, il Venezuela richiederà il rimpatrio del minore.