Il primo passo, una volta certi delle proprie decisioni è di rivolgersi al Tribunale per i minori competente territorialmente per dare la propria disponibilità.
Con la vecchia normativa si faceva DOMANDA DI ADOZIONE, la nuova legge riporta: “presentano dichiarazione di disponibilità", è evidente il diverso significato che il legislatore ha voluto dare all’adozione: facendo “domanda” si partiva dal desiderio/bisogno della coppia ad avere un figlio che li appagasse; invece dando “disponibilità” ci si dovrebbe rendere disponibili ad accogliere quel minore che ci verrà proposto, indipendentemente dal colore della sua pelle, della sua età e della sua salute. Questo concetto è molto ben spiegato in una pubblicazione della dott.ssa Melita Cavallo, già Presidente del Tribunale per i Minori di Napoli e ora Presidente della Commissione per le Adozioni internazionali; cito testualmente: la sostituzione del termine “domanda” con quello di “disponibilità” sottolinea il passaggio da una concezione dell’adozione come richiesta di un bambino per arricchire in qualche modo la propria famiglia e soddisfare specifici, pur legittimi, desideri, o addirittura colmare vuoti e bisogni, con una concezione dell’adozione intesa come offerta di affetti, solidale accoglienza, apertura come famiglia verso un bambino straniero che ne è privo.
Ogni Tribunale (per conoscerne gli indirizzi vedi www.commissioneadozioni.it ) consegnerà l’elenco dei documenti da presentare per avviare la procedura. Dopo la dichiarazione di disponibilità l’iter prevede una serie di visite mediche, analisi cliniche e alcuni colloqui con i servizi sociali (assistente sociale e psicologo) oltre a visite domiciliari. Questi colloqui hanno il fine di ponderare le motivazioni della coppia, le sue caratteristiche. Al termine di tali incontri i tecnici dei Servizi Sociali redigeranno una relazione che verrà trasmessa al Tribunale per i minori che delibererà sull’idoneità o meno della coppia.
Anche qui cito fedelmente quanto scritto sempre dalla dott.ssa Melita Cavallo:
“Questa preparazione alla genitorialità adottiva dovrebbe portare allo scoperto le aspettative delle coppie, la loro capacità di resistere alla frustrazione, di interagire correttamente col mondo esterno fisico e psicologico, di modificarsi positivamente in dipendenza delle mutate condizioni familiari, di vivere la diversità come ricchezza, di accettare il vissuto del bambino come parte di lui senza pretese di cancellarlo, di essere flessibili man mano che l’idea iniziale si modifica nella effettività del reale: non più “piccolo, bello e sano”, ma quel bambino che soffre e che deve essere aiutato; dovrebbe insomma consentire alle coppie di conoscersi fino in fondo in relazione all’iniziale dichiarazione di disponibilità. Così, chi resta fermo all’idea iniziale si autoesclude, rinunciando implicitamente, ma in modo chiaro e incontrovertibile, al progetto di adozione.”
Gli incontri ed i colloqui con gli aspiranti genitori adottivi dovranno, insomma, essere così carichi di stimoli e sollecitazioni da farli maturare e progredire nel loro progetto adozionale fino alla soglia del non-ritorno, oppure farli consapevolmente e serenamente desistere. L’adozione è consentita alle coppie sposate da almeno tre anni e non separate neppure di fatto e alle coppie che possano dimostrare una convivenza di tre anni prima del matrimonio. Sono esclusi dall’adozione le coppie omosessuali, i “single” e le coppie di fatto. I “single” possono chiedere l’affidamento di un minore. Le coppie che presentano disponibilità all’adozione devono essere in possesso di requisiti necessari per amare, educare e crescere il/i minori che intendono adottare.
L’età degli adottandi deve essere superiore di almeno diciotto anni e non più di quarantacinque di quella dell’adottando. La coppia può chiedere l’adozione di più minori, in questo caso fratelli, oppure può dare disponibilità una seconda volta, non appena sia conclusa la prima adozione.
Con la vecchia normativa si faceva DOMANDA DI ADOZIONE, la nuova legge riporta: “presentano dichiarazione di disponibilità", è evidente il diverso significato che il legislatore ha voluto dare all’adozione: facendo “domanda” si partiva dal desiderio/bisogno della coppia ad avere un figlio che li appagasse; invece dando “disponibilità” ci si dovrebbe rendere disponibili ad accogliere quel minore che ci verrà proposto, indipendentemente dal colore della sua pelle, della sua età e della sua salute. Questo concetto è molto ben spiegato in una pubblicazione della dott.ssa Melita Cavallo, già Presidente del Tribunale per i Minori di Napoli e ora Presidente della Commissione per le Adozioni internazionali; cito testualmente: la sostituzione del termine “domanda” con quello di “disponibilità” sottolinea il passaggio da una concezione dell’adozione come richiesta di un bambino per arricchire in qualche modo la propria famiglia e soddisfare specifici, pur legittimi, desideri, o addirittura colmare vuoti e bisogni, con una concezione dell’adozione intesa come offerta di affetti, solidale accoglienza, apertura come famiglia verso un bambino straniero che ne è privo.
Ogni Tribunale (per conoscerne gli indirizzi vedi www.commissioneadozioni.it ) consegnerà l’elenco dei documenti da presentare per avviare la procedura. Dopo la dichiarazione di disponibilità l’iter prevede una serie di visite mediche, analisi cliniche e alcuni colloqui con i servizi sociali (assistente sociale e psicologo) oltre a visite domiciliari. Questi colloqui hanno il fine di ponderare le motivazioni della coppia, le sue caratteristiche. Al termine di tali incontri i tecnici dei Servizi Sociali redigeranno una relazione che verrà trasmessa al Tribunale per i minori che delibererà sull’idoneità o meno della coppia.
Anche qui cito fedelmente quanto scritto sempre dalla dott.ssa Melita Cavallo:
“Questa preparazione alla genitorialità adottiva dovrebbe portare allo scoperto le aspettative delle coppie, la loro capacità di resistere alla frustrazione, di interagire correttamente col mondo esterno fisico e psicologico, di modificarsi positivamente in dipendenza delle mutate condizioni familiari, di vivere la diversità come ricchezza, di accettare il vissuto del bambino come parte di lui senza pretese di cancellarlo, di essere flessibili man mano che l’idea iniziale si modifica nella effettività del reale: non più “piccolo, bello e sano”, ma quel bambino che soffre e che deve essere aiutato; dovrebbe insomma consentire alle coppie di conoscersi fino in fondo in relazione all’iniziale dichiarazione di disponibilità. Così, chi resta fermo all’idea iniziale si autoesclude, rinunciando implicitamente, ma in modo chiaro e incontrovertibile, al progetto di adozione.”
Gli incontri ed i colloqui con gli aspiranti genitori adottivi dovranno, insomma, essere così carichi di stimoli e sollecitazioni da farli maturare e progredire nel loro progetto adozionale fino alla soglia del non-ritorno, oppure farli consapevolmente e serenamente desistere. L’adozione è consentita alle coppie sposate da almeno tre anni e non separate neppure di fatto e alle coppie che possano dimostrare una convivenza di tre anni prima del matrimonio. Sono esclusi dall’adozione le coppie omosessuali, i “single” e le coppie di fatto. I “single” possono chiedere l’affidamento di un minore. Le coppie che presentano disponibilità all’adozione devono essere in possesso di requisiti necessari per amare, educare e crescere il/i minori che intendono adottare.
L’età degli adottandi deve essere superiore di almeno diciotto anni e non più di quarantacinque di quella dell’adottando. La coppia può chiedere l’adozione di più minori, in questo caso fratelli, oppure può dare disponibilità una seconda volta, non appena sia conclusa la prima adozione.
21/02/2012
aggiornamento situazione Kyrgyzstan
30/12/2011
Registrazione rappresentanza L'Airone
12/12/2011
Lettera di chiarimento relativa alla raccolta fondi di Natale
14/10/2011
Ultime informazioni sul Kyrgyzstan
13/10/2011
Nuove autorizzazioni per L'Airone - Onlus
10/10/2011
Aggiornamento Kyrgyzstan
27/06/2011
Dal 5 aprile 2011 operiamo anche nella Repubblica del KIRGHIZISTAN.
